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San Marino fuori dalla Black List


Nonostante ormai siano passati più di due anni, molte persone credono che San Marino sia ancora un paradiso fiscale o – peggio ancora – un centro finanziario opaco e ad alto rischio riciclaggio.

In realtà, la situazione in questi ultimi anni si è profondamente modificata e anche il Governo italiano, il 29 dicembre 2014 ha pienamente riconosciuto gli sforzi fatti dalla piccola Repubblica e, per mano del Ministero dell'economia Padoan, ha sottoscritto il tanto bramato accordo in merito allo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

Questo passaggio ha richiesto anni di duro lavoro e tanti sacrifici, ma ha permesso l’immediata introduzione della Repubblica del Titano nella così detta "White list", risolvendo una lunga storia di difficoltà e scarsa trasparenza nei rapporti tra i due paesi a livello tributario che perdurava da decenni.

Inoltre, oltre ad adeguarsi alla normativa italiana in materia di scambio di informazioni fiscali, San Marino ha scelto di allinearsi anche agli standard di trasparenza e scambio di informazioni in materia fiscale richiesti dall’Ocse.

Gli effetti positivi dei riconoscimenti ottenuti sono molteplici:

- Le persone fisiche sammarinesi non soggiaceranno più alla temibile inversione dell’onere della prova in materia di imposte sul reddito, in quanto non troverà più applicazione la presunzione relativa di cui all’articolo 2 comma 2 bis del Tuir, che prevede si presumano residenti, e quindi tassabili in Italia, quei soggetti che, salvo prova contraria fornita dal contribuente, si siano trasferiti in uno dei “paradisi fiscali” individuati dal decreto ministeriale del 4 maggio 1999.

- Le attività commerciali ed industriali oggi beneficiano della semplificazione delle procedure, in quanto sono decaduti gli obblighi di comunicazione previsti collegati con l’articolo 1 del D.L. 40/2010. Per tutto il periodo di black listi infatti, i soggetti Iva italiani erano tenuti a comunicare telematicamente le cessioni di beni o le prestazioni di servizi poste in essere con operatori economici sammarinesi o con rappresentati fiscali o stabili organizzazioni in Italia di questi.

- La Convenzione, inoltre, individua nel meccanismo del credito di imposta, disciplinato dall’articolo 23, il metodo concordato per eliminare le doppie imposizioni. Significativo a tal proposito è “l’obbligo di risultato” previsto dall’articolo 25 per le procedure amichevoli attivabili dal contribuente che lamenti una doppia imposizione. La Convenzione, prendendo a riferimento quanto previsto dalla Convenzione arbitrale 90/436/EEC, prevede che Italia e San Marino abbiano due anni di tempo per raggiungere un accordo in assenza del quale si procede a istituire una Commissione arbitrale con l’incarico di emettere un parere vincolante sul metodo di eliminazione della doppia imposizione.

Questo cambio di passo e i relativi benefici non si riverberano esclusivamente verso l’Italia ma anche nei confronti di tutti i paesi Ocse.

San Marino ha scelto, a partire da aprile 2009, di sottoscrivere oltre 30 accordi (fra Convenzioni contro le doppie imposizioni e accordi sullo scambio di informazioni) basati sul modello di convenzione dell’Ocse e sul modello di Tax Information Exchange Agreement.

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