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PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA 

CONSULENZA ALLA PERSONA

L’intensificarsi dello scambio di informazioni fiscali a livello internazionale permette all’Agenzia delle Entrate di entrare in possesso dei dati reddituali e patrimoniali detenuti all’estero relativi ai soggetti fiscalmente residenti in Italia.  Se in seguito a controlli, questi dati risultano non comunicati al Fisco Italiano (e di conseguenza non soggetti a relative imposte) L’Agenzia delle Entrate avvia un procedimento di accertamento a carico del contribuente per il recupero delle imposte evase, aggravate da sanzioni e interessi.

​Per facilitare il rientro dei capitali esteri non dichiarati al fisco italiano, in termini di riduzione delle sanzioni sia fiscali che penali a carico del contribuente, esistono due strumenti.

VOLUNTARY DISCLOSURE (BIS)

VOLUNTARY DISCLOSURE (BIS)

Possono accedere i contribuenti che detengono patrimoni o attività finanziarie all’estero alla data del 30 settembre 2016 e che non hanno provveduto a dichiararli in violazione della normativa in materia valutaria (art. 4, D.L. n. 167/1990).

Il beneficio interessa tutti i soggetti tenuti al monitoraggio fiscale: persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, trust nonché gli altri soggetti assimilati (art. 5 TUIR), residenti in Italia.

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Non possono, invece, accedere alla procedura i contribuenti che hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento o di procedimenti penali, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura.

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La richiesta di accesso alla voluntary disclosure è attivata a seguito dell’inoltro di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Tale richiesta non può essere proposta più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

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L’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni devono essere presentati entro il 30 settembre 2017.

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Non assicura l'anonimato, né la preclusione ad utilizzare le informazioni comunicate a sfavore del contribuente e di terzi soggetti.

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Monitoraggio fiscale

Imposte sui redditi e relative addizionali

Imposte sostitutive

IRAP

IVA

Dichiarazione dei sostituti d’imposta.

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L'emersione deve necessariamente riguardare tutti i periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.

VOLUNTARY DISCLOSURE (BIS)

Normativa

LEGGE DEL 15 DICEMBRE 2014 N. 186

PROVVEDIMENTO 31.01.2015

CIRCOLARE N. 10/E - AGENZIA DELLE ENTRATE

D.L. 22 OTTOBRE 2016  N.193

RAVVEDIMENTO OPEROSO

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO È CONSENTITO A TUTTI I CONTRIBUENTI ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DI

IMPOSTA DOVUTA

INTERESSI

SANZIONE RIDOTTA

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Normativa

D.L. 18 DICEMBRE 1997  N. 472

D.L. 24 SETTEMBRE 2015 N. 158

CIRCOLARE N. 42/E - AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE N. 23/E - AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE N. 27/E - AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE N. 67/E - AGENZIA DELLE ENTRATE

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